Il bonus assunzioni giovani è scaduto l’1 luglio 2022, ma fino a data da destinarsi resta in vigore in forma ridotta: vediamo come funziona.
Scaduto nel mese di giugno del 2022, il bonus assunzioni giovani è ancora in vigore seppur in forma ridotta. Vediamo cosa è cambiato dall’1 luglio e come funziona l’incentivo che il Governo Draghi ha introdotto per “promuovere l’occupazione giovanile stabile“.
Bonus assunzioni giovani: a chi è destinato?
Il bonus assunzioni giovani, stabilito dalla legge numero 178 del 30 dicembre 2020, è destinato a tutti i soggetti di età pari o inferiore a 36 anni. I datori di lavoro che assumono personale under 36 hanno diritto alla riduzione dei contributi Inps, a patto che abbiano proposto un contratto a tempo indeterminato oppure abbiano trasformato un determinato in indeterminato. Il fine di questa manovra, ovviamente, è “promuovere l’occupazione giovanile stabile“. Per quanto riguarda l’esonero contributivo, questo è riconosciuto “nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età“.
A beneficiare del bonus assunzioni giovani sono le seguenti categorie:
- Enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- Aziende speciali costituite anche in consorzio;
- Consorzi di bonifica;
- Consorzi industriali;
- Enti morali;
- Enti ecclesiastici.
Invece, sono esclusi:
- Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
- Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- Università;
- Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie di Governo cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
- IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
- Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Come funziona il bonus assunzioni giovani?
Il bonus assunzioni giovani può essere richiesto direttamente dal datore di lavoro, a patto che non abbia licenziato nessuno nei sei mesi precedenti e che non sia disposto a farlo nei successivi nove mesi. Lo sgravio fiscale verrà applicato direttamente in sede di calcolo dei contributi Inps a carico dell’azienda con modello F24. Questo dovrà essere trasmesso all’Inps per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza. E’ bene sottolineare che, a partire dall’1 luglio 2022, il bonus è tornato ad essere definito dalla legge 205/2017. Lo sgravio non è più al 100%, ma al 50% e con un limite massimo di 3mila euro annui da riparametrare su base mensile.